Unintegra - Unione aziende Integratori Alimenti per lo sport e il benessere
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Anno 2008





    STATUTO UFFICIALE UNINTEGRA

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita in Vidigulfo (PV) Via Ciro Menotti, 7 l’associazione denominata “UNINTEGRA “

Art. 2) OGGETTO SOCIALE
L’associazione non ha scopo di lucro. Essa ha per oggetto l’istituzione di una organizzazione comune ai suoi associati per promuovere, nell’ambito nazionale italiano, l’attivita di produzione e/o commercializzazione di integratori alimentari.
L’associazione potra aderire e partecipare ad organismi di rappresentanza e di promozione di natura pubblica e professionale operanti nel territorio nazionale per lo sviluppo e la tutela degli interessi della categoria.
L’associazione si propone lo scopo di:
a) promuovere a livello nazionale la tutela delle imprese che esercitano, nel territorio italiano, le attivita di produzione e/o commercializzazione di integratori alimentari;
b) la promozione di iniziative intese alla difesa della dignita e degli interessi economici della professione a livello nazionale;
c) la realizzazione nel territorio italiano delle finalita dell’Associazione, contro ogni attivita abusiva ed illecita concorrenza e per la qualificazione professionale dei responsabili delle imprese esercenti l’attivita di produzione e/o commercializzazione di integratori alimentari e del personale dipendente;
d) patrocinare iniziative di comune interesse per gli associati, tanto sul campo professionale quanto su quello della propaganda;
l) orientare e favorire la formazione professionale del personale dipendente delle imprese esercenti l’attivita di produzione e/o commercializzazione di integratori alimentari.

Art. 3) DURATA
La durata dell’associazione e fissata a tempo indeterminato.

Art. 4) ASSOCIATI
Possono far parte dell’associazione in qualita di Associati Ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati e altre associazioni che siano interessate e possano contribuire all'attivita dell'associazione stessa in linea con gli scopi previsti dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo potra istituire le figure degli Associati Onorari e degli Associati Sostenitori determinando, per ogni figura, la quota annuale associativa.
Gli Associati Onorari e gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto nell'assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo potra istituire altre figure di associati a seconda di specifiche necessita.
Tutti coloro i quali intendano far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda scritta al Consiglio Direttivo che decidera, con provvedimento motivato, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento dell'istanza. Contro il diniego da parte del Consiglio Direttivo e ammesso ricorso all'assemblea entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento negativo.
La domanda dovra contenere, oltre alle generalita, la disponibilita a dare il proprio contributo alla realizzazione degli scopi di cui all'art.2 del presente Statuto e l'accettazione esplicita dei dettati statutari.
L'adesione all'associazione e a tempo indeterminato.
Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 5) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo, fatto salvo quanto prescritto dall'art.4.

Art. 6) DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosita protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa deliberata;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procedera in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non puo piu essere ammesso.

Art. 7) RECESSO
Gli associati che intendano recedere dall'Associazione dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data prevista per il loro recesso.

Art. 8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea degli Associati;
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- Presidente;
- Vice Presidente

Art. 9) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea generale degli associati e il massimo organo deliberativo dell’associazione ed e convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'assemblea degli associati e convocata dal Consiglio Direttivo, quando questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, presso la sede o in un'altra localita del territorio della Repubblica da indicarsi nell'avviso di convocazione, non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10) DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa o che ne siano esentati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.4 dello Statuto.
Ciascun associato ordinario ha diritto a un voto e potra rappresentare un solo altro associato con diritto di voto, purché munito di delega scritta.

Art. 11) COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea degli associati:
a) approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio di previsione;
b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
d) delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverra almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, telegramma, e-mail o altro mezzo legalmente efficace.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attivita futura.

Art. 12) VALIDITA’ ASSEMBLEARE
L’assemblea ordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione e validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorse 2 ore dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all’ordine del giorno. Per la validita della deliberazione di scioglimento dell'associazione e necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati con diritto di voto ed il consenso di almeno quattro quinti dei voti presenti o rappresentati.

Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove, eletti dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e uno o piu Vice-Presidenti. Il primo Presidente e nominato nell'atto costitutivo.
La partecipazione degli associati nell'associazione e a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parita prevarra il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo puo' nominare Consigliere Delegato un Associato attribuendo la delega. Il consiglio direttivo nomina un Tesoriere determinandone i compiti.

Art. 15) DIMISSIONI
Nel caso di morte o dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvedera alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri cosi eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo dovra considerarsi sciolto e non piu in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri e, comunque, almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale e del bilancio di previsione.

Art. 17) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
b) fissare l'ammontare della quota annuale associativa;
c) istituire le figure degli associati Onorari, Sostenitori e altre figure di associati come previsto dall'art.4 dello Statuto;
d) redigere il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all’assemblea;
e) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indicare almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
f) redigere e modificare i regolamenti interni relativi all’attivita sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati. Il primo regolamento viene approvato dall'assemblea costituente;
g) adottare i provvedimenti di radiazione degli associati qualora si dovessero rendere necessari;
h) attuare le finalita previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea degli associati.

Art. 18) RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario annuale dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Il rendiconto economico e finanziario annuale dovra essere depositato nella sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea di approvazione e nei 15 giorni successivi affinché ogni associato possa prenderne visione e possa chiedere copie a sue spese.

Art. 19) PRESIDENTE
La firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorita giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi sono conferite al Presidente.

Art. 20) VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Consiglio Direttivo ha facolta di nominare un eventuale secondo Vice Presidente con delega specifica.

Art. 21) COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio dei revisori contabili, se nominato, e composto da tre membri eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente. Il primo presidente e nominato dall'assemblea costituente.
Il Collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto economico e finanziario annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.
Il Collegio dei revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22) ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio termina il 31.12.2004.

Art. 23) PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attivita organizzate dalla associazione, da raccolte di fondi.
All'associazione e vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e gli associati, o tra uno o piu associati, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri cosi designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia.
La parte che vorra sottoporre la questione al collegio Arbitrale dovra presentare istanza con nomina di arbitro, da notificarsi alla controparte entro il termine di tre mesi dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro, con invito alla contro parte di nominare il proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla notifica della istanza. In difetto l’arbitro di parte sara nominato, su istanza motivata, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia.
Il Collegio arbitrale giudichera in via equitativa, considerandosi ad ogni effetto il lodo irrituale ed inappellabile, pur nel rispetto del principio del contraddittorio.
Per le controversie che vertano su posizioni soggettive, indisponibili ed in compromettibili sara considerato Foro esclusivo quello di Pavia.

Art. 25) SCIOGLIMENTO
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, deliberera, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverra a favore di altra associazione che persegua finalita analoghe ovvero a fini di pubblica utilita, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Castello D’Agogna 21 luglio 2004






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